Finalmente le due Camere neoelette
hanno compiuto il loro primo atto. L'elezione dei rispettivi
presidenti, due personalità di indiscutibile prestigio: Laura
Boldrini (ex Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati) e Piero
Grasso (ex Procuratore nazionale anti mafia). Ci sono piaciuti i loro
discorsi di insediamento nei quali è trasparita l'emozione per avere
da oggi la possibilità di portare a un più alto livello
istituzionale di impegno gli ideali per cui si sono battuti per una
vita. Non è un caso se su queste due personalità si sia formata
(per alcuni a sorpresa) una maggioranza (lasciamo perdere, come si è
insinuato a posteriori,se ciò sia avvenuto con l'ausilio o meno di
qualche franco tiratore, sono particolari se poi tutto è avvenuto a
fin di bene).A parole ci hanno fatto capire come sia per loro venuto
il momento della “buona” politica e hanno fatto esplicito
riferimento al dramma dell'immigrazione clandestina e a quello
dell'insostenibile situazione delle carceri. Hanno, come si dice,
predicato bene. Sono stati il polo attrattivo di una precisa
maggioranza, con un netto orientamento. Bene, esistono alcune
questioni, di emergenza ma anche di coscienza, che, come si suol
dire, è opportuno che siano risolte non tanto da un governo di parte
ma da un'”ampia maggioranza parlamentare”, meglio se
trasversale.Ecco: l'amnistia e la sanatoria (con annessa chiusura dei
CIE) sono due esempi. Chiediamo, come AGL, che il nuovo Parlamento
dimostri subito di essere capace di fare presto e bene ciò che i
precedenti non hanno realizzato.
Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro
(confederazione sindacale dei lavoratori) codice fiscale: 97624870156; atto costitutivo (e statuto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DP I MILANO-UT di Milano 1, in data 04/06/2012, serie 3, n.7107- sede naz.le: c/o A.N.V.G. Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Federazione di Milano, Via Privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano tel.3886296743, fax +39/1782736932, Whatsapp 3455242051, e-mail agl.alleanzageneraledellavoro@gmail.com ; e-mail certificata: alleanzageneraledellavoro@pec.it
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domenica 17 marzo 2013
domenica 3 marzo 2013
PROFUGHI: PREPARARSI ALL'EMERGENZA
Noi non siamo tra coloro che si
scandalizzano quando al bar o al mercato o in TV (spesso in maniera
ancora più rozza di quello che accade in mezzo alla strada)
riferendosi a problemi come quello dei profughi si dicono cose del
tipo: ma che ce ne importa di dove dormono o se mangiano, pensiamo
prima agli italiani o ai lombardi o ai milanesi, ecc.ecc.
Come sindacato noi non veniamo né
dalle biblioteche universitari né dai salotti, ma dal mondo del
lavoro manuale e dagli uffici, dai posti dove si manifestano il
disagio e la sofferenza di un numero sempre maggiore di italiani. E'
parimenti insopportabile la sofferenza dell'italiano che perde il
posto di lavoro perchè in base al CCNL il suo costo del lavoro
sarebbe eccessivo accanto a quella dell'extracomunitario che agguanta
quel posto di lavoro ma viene sfruttato, sottopagato e lasciato in
nero, con orari e condizioni di lavoro impossibili e anche a rischio
della sua vita e della sua salute. Così come è uguale la sofferenza
di bambini italiani che hanno in casa il papà o la mamma disoccupati
e il nonno che finisce la pensione per aiutarli, andando a raccattare
all'ora di pranzo gli avanzi al supermercato o quella dei bambini
stranieri che il genitore l'hanno perso nel viaggio in gommone o che
sono costretti a dormire nelle baracche o sotto i ponti, al freddo,
in condizioni igieniche vergognose e a mangiare quando si può, senza
andare a scuola.
Ma siamo su una specie di Titanic che
affonda quindi non dobbiamo stupirci che anche italiani possano dire
ogni tanto qualche sciocchezza, anche involontariamente, di stampo
egoistico o razzista, poiché il momento è serio, la gente teme per
il futuro suo e della propria famiglia e tutti stiamo cercando il
nostro posto sulla scialuppa.
La vera responsabilità, di questo e di
altro, è di chi sta in alto, dei politici e dei potenti. Il governo
Monti, ad esempio, non ha affrontato la questione dei profughi entro
fine febbraio. E' facile immaginare perchè. Tuttavia questo
colpevole atto di irresponsabilità rischia di creare ulteriori
problemi alla convivenza civile delle nostre città. Sappiamo che i
profughi tuttora in Italia e quelli che arriveranno sono tutt'altro
che finti. Vorremmo vedere come scapperebbero a gambe levate
dall'Italia i nostri connazionali che fossero vittime di droni che
sbagliano, uccidendo bambini, di governi che usano armi chimiche
contro villaggi del proprio paese, di milizie che praticassero
vendette ed esecuzioni di massa, per esempio tramite lo sgozzamento
di famiglie, nel cuore della notte. Rispetto pertanto per questi
esseri umani e speriamo che cose del genere, in futuro, non capitino
a noi.
Il dovere di accoglienza quindi è
sacrosanto. E dovrebbe al più presto essere organizzato affinchè
sia efficiente, rapido e con costi ragionevoli. Cercando di non
rendere ancora più critico l'impatto sui territori, specie quelli a
già alta densità di popolazione, come quello delle nostre
metropoli. Perchè è ovvio che il flusso si dirigerà verso le
grandi città. E' stato inqualificabile lasciare a sé stesse, da
parte del governo, persone che negli ultimi due anni hanno avuto
assistenza garantita e si sono trovate senza lavoro e posto per
dormire da un giorno all'altro.
Apprezziamo infine l'operato di quei
Comuni e quelle organizzazioni di volontariato che pur in presenza
dei consistenti tagli ai finanziamenti che già conosciamo, si stanno
adoperando affinchè l'Italia dia una ennesima prova di civiltà. E
auspichiamo che dall'attuale diatriba politica relativa alla
formazione del nuovo governo post elettorale vengano inserite, tra le
7-8 cose da fare subito, una generalizzata sanatoria degli
extracomunitari che attualmente sono clandestini in Italia pur
lavorando onestamente anche se in nero.
lunedì 8 ottobre 2012
SANATORIA-DOCUMENTI PRESENZA-ULTIMO AGGIORNAMENTO MINISTERIALE
Dalle FAQ ministeriali aggiornate:
43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011
45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).
46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).
47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).
48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.
49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse
43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011
45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).
46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).
47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).
48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.
49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse
lunedì 24 settembre 2012
PRIME PRECISAZIONI DEL GOVERNO SUI TIPI DI DOCUMENTO NECESSARI ALLO STRANIERO PER DIMOSTRARE LA PRESENZA IN ITALIA AL 31.12.2011
Dalle FAQ Ministeriali sulla sanatoria dei lavoratori extracomunitari irregolari rese note il 24.9.2012
""""""""""43.
‐ Può essere considerata documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore
straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro
di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia ,
provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di
iscrizione scolastica dei figli del lavoratore?
Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da
organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o
antecedente a tale data.""""""""""
Cliccando qui sotto potrete scaricare il resto delle risposte ministeriali:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/68532C22-52B3-4F88-9420-AE1BA097008B/0/FAQ_Emersione_21_9_12.pdf
sabato 22 settembre 2012
FLOP DELLA SANATORIA E ALLUNGAMENTO TEMPI RICONGIUNGIMENTI FAMIGLIARI: NEL LABIRINTO CREATO PER GLI STRANIERI RIMARRA' INTRAPPOLATO LO STESSO GOVERNO
In questi giorni dobbiamo purtroppo registrare altri due deludenti passi indietro del governo sulla questione stranieri
1) il 20 settembre si è svolto presso il Ministero dell’Integrazione un incontro tra le organizzazioni del Tavolo Nazionale Immigrazione e rappresentanti dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro, coinvolti nella procedura di emersione prevista dal dl 109/2012 attuativo della Direttiva europea n.52.I rappresentanti dei Ministeri presenti hanno confermato la posizione del Governo (sulla documentazione occorrente per dimostrare la presenza in Italia durante la clandestinità) che impedisce di fatto a una parte dei datori di lavoro di far emergere i rapporti di lavoro in corso.
2) sempre il 20 settembre siamo venuti a conoscenza della circolare 17 aprile 2012 a doppia firma dei Ministri dell’Interno e della Funzione Pubblica, pubblicata sulla G.U. n. 217 del 5 settembre 2012, che è intervenuta in materia di certificazione finalizzata a provvedimenti sulla cittadinanza e sui permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari, anche in tema di ricongiungimento familiare.La circolare chiarisce il compito degli uffici tecnici comunali al rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa.Secondo la circolare, trattandosi di attestazione e non di semplice certificazione, non possono applicarsi in questo caso le norme sull’autocertificazione e quindi l’idoneità deve essere formalmente attestata dai competenti uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.Ciò rappresenta e un ulteriore adempimento per gli extracomunitari che quindi vengono discriminati rispetto agli italiani.E anche danneggiati perchè ciò comporterà un allungamento dei tempi per il ricongiungimento famigliare.
Tutto quanto sopra alla faccia della lotta al lavoro nero, all'evasione fiscale e contributiva, per la semplificazione amministrativa, per la deflazione del contenzioso giudiziario, per la diminuzione del debito pubblico e per la crescita e la ripresa della nostra economia.
Se il buon giorno si vede dal mattino...
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mercoledì 19 settembre 2012
SANATORIA IMMIGRATI: SUBITO PROVVEDIMENTO PER RATEIZZARE COSTI E PER ELENCO ANALITICO DOCUMENTI PROBATORI
Ormai è ufficiale: la sanatoria, riguardo alle aziende, si sta rivelando un flop. Conseguenze: persistenza lavoro nero e sfruttamento, imprevisto mancato introito da parte dello Stato di imposte e contributi.
Occorre che da subito il governo adotti due provvedimenti:
- possibilità per i datori di lavoro di rateizzare, con importi realmente accessibili, le migliaia di euro occorrenti per sanare le posizioni contributive e fiscali relative agli ultimi 6 mesi
- elenco analitico e tassativo dei documenti ammessi per provare da parte dello straniero la presenza in Italia durante il periodo di clandestinità. Le aziende infatti non sono disponibili a spendere soldi col rischio che la domanda sia bocciata.
Confidiamo nella sensibilità e tempestività del governo.
Occorre che da subito il governo adotti due provvedimenti:
- possibilità per i datori di lavoro di rateizzare, con importi realmente accessibili, le migliaia di euro occorrenti per sanare le posizioni contributive e fiscali relative agli ultimi 6 mesi
- elenco analitico e tassativo dei documenti ammessi per provare da parte dello straniero la presenza in Italia durante il periodo di clandestinità. Le aziende infatti non sono disponibili a spendere soldi col rischio che la domanda sia bocciata.
Confidiamo nella sensibilità e tempestività del governo.
venerdì 14 settembre 2012
REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI : I COSTI PER IL DATORE DI LAVORO, L'ULTIMA CIRCOLARE DEL MIN.INTERNO, LE ISTRUZIONI PER COMPILARE LE DOMANDE
*I CONSULENTI DEL LAVORO PREVEDONO: "Gli arretrati retributivi, contributi e fiscali di un metalmeccanico di terzo livello costano all’azienda dodicimila euro. E pure il conto per una colf part-time non è basso, circa duemilaottocento euro".
Anche l'AGL auspica in merito una rateizzazione di questi costi per i datori di lavoro.
http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=11438
*L'ultima CIRCOLARE del Ministero dell'Interno sulla sanatoria circolare n. 400/C/2012 del 12 settembre 2012 dal sito www.stranieriinitalia.it
*Le istruzioni per compilare le domande : http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._le_istruzioni_per_compilare_le_domande_15815.html
Anche l'AGL auspica in merito una rateizzazione di questi costi per i datori di lavoro.
http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=11438
*L'ultima CIRCOLARE del Ministero dell'Interno sulla sanatoria circolare n. 400/C/2012 del 12 settembre 2012 dal sito www.stranieriinitalia.it
*Le istruzioni per compilare le domande : http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._le_istruzioni_per_compilare_le_domande_15815.html
venerdì 7 settembre 2012
SANATORIA IMMIGRATI: ECCO IL DECRETO ATTUATIVO (PUBBLICATO) E LA CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA
DECRETO 29 agosto 2012 Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in
materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare";
Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio
2012, n. 109, concernente la possibilita' di dichiarare la
sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale
e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle
modalita' di presentazione della dichiarazione di emersione del
rapporto di lavoro; la fissazione delle modalita' per la
regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto
di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ed in particolare l'articolo 30 bis;
Decreta:
Art. 1
Presentazione della dichiarazione di emersione
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonche' i datori di lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la
sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate
esclusivamente con modalita' informatiche dal 15 settembre al 15
ottobre 2012.
3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della
dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente
sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione della
dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo
del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno
all'indirizzo di cui al comma 3.
Art. 2
Pagamento del contributo forfetario
1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento di
un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul
reddito.
2. Il contributo forfetario e' versato esclusivamente tramite il
modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi",
reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e
dell'integrazione e dell'INPS. Il modello di pagamento deve
contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il
numero di passaporto o di altro documento equipollente del
lavoratore.
3. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono
impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono
riversate all'INPS, a cura della Struttura di gestione di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere
destinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo
5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilita', archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della
stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a
titolo di contributo forfetario.
Art. 3
Requisito reddituale del datore di lavoro
1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di
esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro
annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero
addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il
reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a
20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo
soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro
annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica
composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro
il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche
se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo
datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della sussistenza del
requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruita' della
capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle
richieste presentate, e' valutata dalla direzione territoriale del
lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto
1999 n.394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di
emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Art. 4
Contenuti della domanda di emersione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 contiene, a pena di
inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati
relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro
straniero;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione
e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento
equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui
all'articolo 3;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dall'articolo 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e'
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del
contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva,
contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un
periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque
non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al
semestre;
l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da
bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c) del
comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per
il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore
alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e
comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
Art. 5
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale
1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle
somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo
commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non
inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al
lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al
CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali somme arretrate devono
corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate
annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989
di conversione del D.L. n. 338/1989).
2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di
lavoro deve, altresi', dimostrare di aver provveduto ad adempiere,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in
materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione
del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo
1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque,
per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro
dipendente non domestico il datore di lavoro dovra':
a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare
copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del
lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in
via telematica il documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del
lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti
contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se dovuti,
dei versamenti alla Cassa edile.
b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la
copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
Lo sportello unico provvedera' a richiedere, in via telematica
all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva dell'azienda
che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore,
l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e
correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di
aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante
esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo,
esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme
dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo
commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non
inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre
2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle
trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui
all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle
ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il
termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto
della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita
autocertificazione.
Art. 6
Comunicazione obbligatoria di assunzione
1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di
lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione
e' messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni
territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre
2007.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 agosto 2012
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro della cooperazione internazionale
e l'integrazione
Riccardi
Il Ministro dell'economia e della finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248
LA CIRCOLARE ESPLICATIVA
clicca sul link
http://www.stranieriinitalia.it/images/circointerno7set2012.pdf
materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare";
Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio
2012, n. 109, concernente la possibilita' di dichiarare la
sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale
e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle
modalita' di presentazione della dichiarazione di emersione del
rapporto di lavoro; la fissazione delle modalita' per la
regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto
di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ed in particolare l'articolo 30 bis;
Decreta:
Art. 1
Presentazione della dichiarazione di emersione
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonche' i datori di lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la
sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate
esclusivamente con modalita' informatiche dal 15 settembre al 15
ottobre 2012.
3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della
dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente
sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione della
dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo
del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno
all'indirizzo di cui al comma 3.
Art. 2
Pagamento del contributo forfetario
1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento di
un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul
reddito.
2. Il contributo forfetario e' versato esclusivamente tramite il
modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi",
reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e
dell'integrazione e dell'INPS. Il modello di pagamento deve
contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il
numero di passaporto o di altro documento equipollente del
lavoratore.
3. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono
impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono
riversate all'INPS, a cura della Struttura di gestione di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere
destinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo
5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilita', archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della
stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a
titolo di contributo forfetario.
Art. 3
Requisito reddituale del datore di lavoro
1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di
esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro
annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero
addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il
reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a
20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo
soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro
annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica
composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro
il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche
se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo
datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della sussistenza del
requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruita' della
capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle
richieste presentate, e' valutata dalla direzione territoriale del
lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto
1999 n.394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne
limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di
emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Art. 4
Contenuti della domanda di emersione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 contiene, a pena di
inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati
relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro
straniero;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione
e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento
equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui
all'articolo 3;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dall'articolo 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e'
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del
contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva,
contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un
periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque
non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al
semestre;
l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da
bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c) del
comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per
il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e
indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore
alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e
comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
Art. 5
Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale
1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle
somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo
commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non
inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al
lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al
CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali somme arretrate devono
corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate
annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989
di conversione del D.L. n. 338/1989).
2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di
lavoro deve, altresi', dimostrare di aver provveduto ad adempiere,
nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in
materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione
del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo
1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque,
per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro
dipendente non domestico il datore di lavoro dovra':
a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare
copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del
lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in
via telematica il documento unico di regolarita' contributiva (DURC)
al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del
lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti
contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se dovuti,
dei versamenti alla Cassa edile.
b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la
copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
Lo sportello unico provvedera' a richiedere, in via telematica
all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva dell'azienda
che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore,
l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e
correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di
aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante
esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo,
esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme
dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo
commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non
inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre
2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle
trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui
all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle
ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il
termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto
della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita
autocertificazione.
Art. 6
Comunicazione obbligatoria di assunzione
1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di
lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione
e' messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni
territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre
2007.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 agosto 2012
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro della cooperazione internazionale
e l'integrazione
Riccardi
Il Ministro dell'economia e della finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248
LA CIRCOLARE ESPLICATIVA
clicca sul link
http://www.stranieriinitalia.it/images/circointerno7set2012.pdf
giovedì 6 settembre 2012
mercoledì 22 agosto 2012
STRANIERI :Regolarizzazione 2012 -Un documento dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
Afferma l'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione:
""""""""""ASGI delinea una serie di punti critici relativi alla procedura di regolarizzazione prevista a partire dal 15 settembre 2012.La mancata previsione di emersione autonoma da parte del lavoratore straniero, l'impossibilità di regolarizzare rapporti di lavoro parziali in tutti i settori e non solo quello domestico, l'eliminazione dell'automatismo relativo alla presenza di segnalazioni Schenghen e in presenza di condanne penali ex art. 380 c.p.p. - come recentemente stabilito dalla Corte Costituzionale in riferimento alla sanatoria 2009 e la previsione dell' autodichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro antecedente di almeno 3 mesi l'entrata in vigore della norma, salvo prova contraria: sono solo alcune delle criticità segnalate che ASGI chiede al Governo di modificare per salvaguardare sia gli effetti della presente regolarizzazione, sia, soprattutto, i diritti dei cittadini stranieri.Alla vigilia della sanatoria (dal 1998 ben 4 senza considerare quelle precedenti), ASGI chiede che il Governo promuova una seria riforma della normativa italiana sull' immigrazione, oramai improcrastinabile stante le numerose norme ingiuste ed inefficaci, nonchè i numerosi aspetti nei quali la normativa italiana appare non pienamente conforme alla normativa europea, condividendo tale percorso con gli attori che, sul campo, lavorano per la tutela dei diritti dei migranti .""""""""""
Come AGL condividiamo in toto il documento dell'ASGI.
Questo il sito dell'Associazione
http://www.asgi.it/home_asgi.php?
Qui potrete scaricare il documento integrale di cui trattasi
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_asgi_regolarizzazione_2012.pdf
martedì 7 agosto 2012
IN ATTESA DEL DECRETO INTERMINISTERIALE SULLA SANATORIA, DUE SUGGERIMENTI AL GOVERNO
1) rivedere l'onere a carico del datore di lavoro per sanare la posizione dello straniero. 1000 euro di contributo forfettario più differenze retributive, tasse e contributi per almeno 6 mesi sono sostenibili per una impresa medio-grande ma potrebbero essere un peso insopportabile per un datore di lavoro privato (colf , badanti) o per una piccola o micro impresa, ad esempio artigiana. Sarebbe meglio dunque modulare questo onere in maniera più realistica.
2) è prevedibile il caos su quali documenti (provenienti da organismi pubblici) considerare buoni affinchè lo straniero dimostri di essere in Italia da almeno 6 mesi. O si trova un modo di filtrare questa esigenza con accorgimenti di buon senso oppure c'è il rischio che una interpretazione eccessivamente restrittiva , rigida o, peggio, differenziata da un ufficio all'altro, produca un enorme contenzioso successivo, in caso di diniego.
2) è prevedibile il caos su quali documenti (provenienti da organismi pubblici) considerare buoni affinchè lo straniero dimostri di essere in Italia da almeno 6 mesi. O si trova un modo di filtrare questa esigenza con accorgimenti di buon senso oppure c'è il rischio che una interpretazione eccessivamente restrittiva , rigida o, peggio, differenziata da un ufficio all'altro, produca un enorme contenzioso successivo, in caso di diniego.
lunedì 30 luglio 2012
SANATORIA STRANIERI. FATE ATTENZIONE A....
NON pagate chi vi offre dei modelli da compilare. Di solito essi sono disponibili gratuitamente presso gli uffici abilitati (Poste, Banche, ecc.)
NON fidatevi ciecamente di mediatori sconosciuti, anche se si tratta di vostri connazionali
NON firmate false dichiarazioni. In Italia è un reato perseguibile penalmente.
NON pagate intermediari sospetti e falsi datori di lavoro perchè essi non possono garantirvi con sicurezza che la vostra domanda sarà accettata, visto che per questo sono competenti gli uffici preposti i quali potrebbero bloccarla
NON fidatevi della ricevuta di presentazione che vi esibisce il datore di lavoro. Potrebbe essere falsa. Chiedete aiuto, per verificare, a soggetti qualificati
NON presentatevi direttamente e personalmente , se avete il sospetto che qualcosa non vada nella domanda di regolarizzazione, agli uffici di Polizia (che avrebbero il dovere di espellervi in caso di irregolarità) ma rivolgetevi prima a un Avvocato o a un Sindacato che potrete delegare per effettuare i debiti controlli
NON vi fidate di "messe in scena" ma controllate sempre, annotandovi l'indirizzo, dove venite condotti dagli intermediari per firmare qualsiasi documento
NON cercate di farvi giustizia da soli in caso scopriate di essere stati imbrogliati. Potreste passare dalla parte del torto e, nella peggiore delle ipotesi, incappare in personaggi legati alla criminalità organizzata. Chiedete sempre l'interposizione di un avvocato o di un sindacato, anche per tutelare la vostra incolumità.
NON fidatevi di datori di lavoro che vogliano improvvisamente regolarizzarvi. Può farlo, infatti, solo il datore che finora vi ha utilizzato in nero.
NON pagate di tasca vostra il contributo di 1000 euro e gli arretrati di imposte e contributi. Sono infatti a carico del vostro datore di lavoro
NON fidatevi di chi dice di sapere già dei particolari su norme che ancora devono uscire e che stabiliranno ulteriori particolari della sanatoria. Rivolgetevi piuttosto ai Sindacati.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E TUTELA LE SEDI DEL NOSTRO SINDACATO SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.
NON fidatevi ciecamente di mediatori sconosciuti, anche se si tratta di vostri connazionali
NON firmate false dichiarazioni. In Italia è un reato perseguibile penalmente.
NON pagate intermediari sospetti e falsi datori di lavoro perchè essi non possono garantirvi con sicurezza che la vostra domanda sarà accettata, visto che per questo sono competenti gli uffici preposti i quali potrebbero bloccarla
NON fidatevi della ricevuta di presentazione che vi esibisce il datore di lavoro. Potrebbe essere falsa. Chiedete aiuto, per verificare, a soggetti qualificati
NON presentatevi direttamente e personalmente , se avete il sospetto che qualcosa non vada nella domanda di regolarizzazione, agli uffici di Polizia (che avrebbero il dovere di espellervi in caso di irregolarità) ma rivolgetevi prima a un Avvocato o a un Sindacato che potrete delegare per effettuare i debiti controlli
NON vi fidate di "messe in scena" ma controllate sempre, annotandovi l'indirizzo, dove venite condotti dagli intermediari per firmare qualsiasi documento
NON cercate di farvi giustizia da soli in caso scopriate di essere stati imbrogliati. Potreste passare dalla parte del torto e, nella peggiore delle ipotesi, incappare in personaggi legati alla criminalità organizzata. Chiedete sempre l'interposizione di un avvocato o di un sindacato, anche per tutelare la vostra incolumità.
NON fidatevi di datori di lavoro che vogliano improvvisamente regolarizzarvi. Può farlo, infatti, solo il datore che finora vi ha utilizzato in nero.
NON pagate di tasca vostra il contributo di 1000 euro e gli arretrati di imposte e contributi. Sono infatti a carico del vostro datore di lavoro
NON fidatevi di chi dice di sapere già dei particolari su norme che ancora devono uscire e che stabiliranno ulteriori particolari della sanatoria. Rivolgetevi piuttosto ai Sindacati.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E TUTELA LE SEDI DEL NOSTRO SINDACATO SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.
giovedì 26 luglio 2012
sabato 21 luglio 2012
ARRIVARE ALLA FONTE DELLA CONTRAFFAZIONE? FACCIAMOLO UTILIZZANDO LE INFORMAZIONI CHE VERRANNO DALL'IMMINENTE SANATORIA
Più che condivisibile la Circolare del Procuratore di Savona Dott. Granero
leggi qui:
In Italia però siamo (ci riferiamo all'opinione pubblica e agli organi di stampa) un po' ripetitivi e inconcludenti. Da noi i dibattiti (gli stessi) si aprono sempre ma non si chiudono mai. Con le decisioni, i fatti, le soluzioni condivise.I vari soggetti fanno finta di dialogare ma in realtà restano della loro idea e continuano a fare quello che gli pare. E ciò è tanto più preoccupante quanto più si svolgono funzioni pubbliche. Una stessa norma nazionale cioè, a volte è interpretata e applicata(e non) difformemente in ognuna delle 110 (?) province del Paese.Ci sarà da ridere quando sulle spiagge, con la crisi occupazionale che avanza,al posto dei vù cumprà di colore ci saremo noi italiani. E forse c'è proprio questo presentimento nelle meritorie cautele del Dott. Granero.Ossia: non facciamo oggi a loro quello che un domani potrebbe essere combinato a noi.
Tutti da tempo avevamo l'impressione che, riguardo agli stranieri, non ai capi delle mafie estere ma ai poveri cristi con il problema di pagarsi un pasto, qualcosa non quadrasse riguardo allo sproporzionato impegno delle forze dell'ordine (tra l'altro non gradito a tanti bagnanti, come avvenuto ieri a Cervia), alle norme processuali e alla custodia preventiva. Vuoi vedere che dovremo ringraziare i vù cumprà, oltre all'Europa, se un giorno riusciremo ad avere una Giustizia meglio organizzata e più umana?
E riemerge poi la annosa questione del coordinamento e del razionale impiego delle forze dell'ordine (a cui manifestiamo come Sindacato la nostra solidarietà). Uomini e mezzi abbondanti per operazioni di facciata, carenze paurose per le attività che richiedono una opera di intelligence. Come se si avesse timore, da parte di chi le dirige, di andare a sbattere il muso contro qualcosa di troppo duro.
E' alle porte una giusta “sanatoria” per i lavoratori irregolari che partirà a settembre. La stessa prevederà una fase transitoria, nella quale si darà la possibilità ai datori di lavoro di “mettersi a posto” spontaneamente pagando un tot allo Stato e una fase successiva in cui si concederà un permesso di soggiorno allo straniero irregolare che denunci lo sfruttatore del proprio lavoro in nero.
Lo Stato ci guadagnerà tanto e questo indurrà a chiudere un occhio su tante false dichiarazioni che ci saranno e su tanti soldi pagati dagli stranieri a chi sarà disposto a farle. Ma è tanto chiedere a chi di dovere che da questa sanatoria (dai dati che essa fornirà) si traggano gli elementi per stilare una mappa della filiera della contraffazione in Italia per arrivare alle sue fonti (un esempio della famosa attività di intelligence)?E per stroncarla?
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