Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro

Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro
(confederazione sindacale dei lavoratori) codice fiscale: 97624870156; atto costitutivo (e statuto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DP I MILANO-UT di Milano 1, in data 04/06/2012, serie 3, n.7107- sede naz.le: c/o A.N.V.G. Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Federazione di Milano, Via Privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano tel.3886296743, fax +39/1782736932, Whatsapp 3455242051, e-mail agl.alleanzageneraledellavoro@gmail.com ; e-mail certificata: alleanzageneraledellavoro@pec.it
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martedì 11 dicembre 2012

STRANIERI CHE SIANO PROFESSIONISTI QUALIFICATI: COME OTTENERE LA “CARTA BLU”?


 Stiamo parlando di lavoratori altamente qualificati che vogliono venire in Italia, sia di professioni regolamentate che non regolamentate.

Forse non tutti sanno che l'Italia ha aperto un canale privilegiato per l’arrivo di lavoratori stranieri “altamente qualificati”. Infatti possono entrare INDIPENDENTEMENTE DAI DECRETI FLUSSI in ogni momento dell’anno in base alle richieste delle aziende.

Formalmente, a tal fine, diventano titolari di una “CARTA BLU UE”, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite dal lavoratore straniero all’estero.

Cosa si intende per lavoratore "altamente qualificato"?

Uno che deve aver completato in patria un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e aver conseguito una qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle Professioni.

Per un elenco completo, clicca qui sotto e vai al sito ISTAT, guardando ai punti 1, 2 e 3:

http://cp2011.istat.it/

Per accedere a professioni regolamentate deve , in aggiunta, avere gli altri requisiti previsti dalla legge italiana,a seconda della professione di cui trattasi.

Il Ministero dell'Interno ha di recente dato una precisa indicazione relativamente alle due procedure previste.

Clicca qui sotto per leggere la Circolare:

http://tinyurl.com/cu9gqze

Per le professioni REGOLAMENTATE in Italia il riconoscimento andrà chiesto alle autorità indicate dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, che avranno trenta giorni per rispondere. In via esemplificativa: il Ministero della Salute, per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività che riguardano il settore sportivo

Per comparare e riconoscere qualifiche professionali esistenti all’estero e NON REGOLAMENTATE in Italia, il lavoratore o l’azienda che lo vuole far arrivare dovranno presentare una domanda al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, utilizzando un modulo allegato alla circolare.

(insieme alla domanda bisognerà presentare le copie autentiche del titolo di studio estero, anche tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore e del piano di studi compiuti con esami superati e relativa votazione)

Clicca qui sotto e vai in fondo alla pagina che si aprirà per scaricare il modello di domanda:

http://tinyurl.com/cox5h8r



venerdì 26 ottobre 2012

STRANIERI:DOMANDA REGOLARIZZAZIONE,ASSISTENZA SANITARIA,CODICE FISCALE



Emanata la Circolare Ministero Interno 26.10.2012.
I lavoratori per i quali è stata presentata la domanda sono assimilabili a quelli che hanno già un permesso di soggiorno e vanno iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.In tal modo, come lavoratori, in caso di malattia potranno avere il certificato e la conseguente indennità pagata dall’Inps.Finchè non termina la procedura di regolarizzazione, il lavoratore straniero non può essere espulso.
Dal momento che generalmente i lavoratori stranieri coinvolti nella regolarizzazione non hanno ancora un codice fiscale e lo otterranno solo quando verranno convocati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il ministero ritiene che vadano assistiti come "stranieri temporaneamente presenti", mentre per il rilascio della tessera sanitaria dovranno aspettare il codice fiscale.
I pochi che invece hanno già un codice fiscale, ad esempio perché in passato erano stati "regolari" in Italia o erano titolari di un permesso che non consentiva di lavorare potranno iscriversi direttamente al servizio sanitario nazionale.

lunedì 8 ottobre 2012

SANATORIA-DOCUMENTI PRESENZA-ULTIMO AGGIORNAMENTO MINISTERIALE

Dalle FAQ ministeriali aggiornate:

43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011

45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).

47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse

lunedì 24 settembre 2012

PRIME PRECISAZIONI DEL GOVERNO SUI TIPI DI DOCUMENTO NECESSARI ALLO STRANIERO PER DIMOSTRARE LA PRESENZA IN ITALIA AL 31.12.2011




Dalle FAQ Ministeriali sulla sanatoria dei lavoratori extracomunitari irregolari rese note il 24.9.2012

""""""""""43.


‐ Può essere considerata documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore



straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro

di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia ,

provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di

iscrizione scolastica dei figli del lavoratore?




Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da

organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o

antecedente a tale data.""""""""""

Cliccando qui sotto potrete scaricare il resto delle risposte ministeriali:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/68532C22-52B3-4F88-9420-AE1BA097008B/0/FAQ_Emersione_21_9_12.pdf

sabato 22 settembre 2012

FLOP DELLA SANATORIA E ALLUNGAMENTO TEMPI RICONGIUNGIMENTI FAMIGLIARI: NEL LABIRINTO CREATO PER GLI STRANIERI RIMARRA' INTRAPPOLATO LO STESSO GOVERNO





In questi giorni dobbiamo purtroppo registrare altri due deludenti passi indietro del governo sulla questione stranieri

1) il 20 settembre si è svolto presso il Ministero dell’Integrazione un incontro tra le organizzazioni del Tavolo Nazionale Immigrazione e  rappresentanti dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro, coinvolti nella procedura di emersione prevista dal dl 109/2012 attuativo della  Direttiva europea n.52.I rappresentanti dei Ministeri presenti hanno confermato la posizione del  Governo (sulla documentazione occorrente per dimostrare la presenza in Italia durante la clandestinità) che impedisce di fatto a una parte dei datori di lavoro di far emergere i rapporti di lavoro in corso.

2) sempre il 20 settembre siamo venuti a conoscenza della circolare 17 aprile 2012 a doppia firma dei Ministri dell’Interno e della Funzione Pubblica, pubblicata sulla G.U. n. 217 del 5 settembre 2012, che è intervenuta in materia di certificazione finalizzata a provvedimenti sulla cittadinanza e sui permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari, anche in tema di ricongiungimento familiare.La circolare chiarisce il compito degli uffici tecnici comunali al rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa.Secondo la circolare, trattandosi di attestazione e non di semplice certificazione, non possono applicarsi in questo caso le norme sull’autocertificazione e quindi l’idoneità deve essere formalmente attestata dai competenti uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.Ciò rappresenta e un ulteriore adempimento per gli extracomunitari che quindi vengono discriminati rispetto agli italiani.E anche danneggiati perchè ciò comporterà un allungamento dei tempi per il ricongiungimento famigliare.

Tutto quanto sopra alla faccia della lotta al lavoro nero, all'evasione fiscale e contributiva, per la semplificazione amministrativa, per la deflazione del contenzioso giudiziario, per la diminuzione del debito pubblico e per la crescita e la ripresa della nostra economia.
Se il buon giorno si vede dal mattino...

venerdì 14 settembre 2012

REGOLARIZZAZIONE EXTRACOMUNITARI : I COSTI PER IL DATORE DI LAVORO, L'ULTIMA CIRCOLARE DEL MIN.INTERNO, LE ISTRUZIONI PER COMPILARE LE DOMANDE

*I CONSULENTI DEL LAVORO PREVEDONO: "Gli arretrati retributivi, contributi e fiscali di un metalmeccanico di terzo livello costano all’azienda dodicimila euro. E pure il conto per una colf part-time non è basso, circa duemilaottocento euro".
Anche l'AGL auspica in merito una rateizzazione di questi costi per i datori di lavoro.
http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=11438
*L'ultima CIRCOLARE del Ministero dell'Interno sulla sanatoria  circolare n. 400/C/2012 del 12 settembre 2012 dal sito www.stranieriinitalia.it
*Le istruzioni per compilare le domande : http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione._le_istruzioni_per_compilare_le_domande_15815.html

venerdì 7 settembre 2012

SANATORIA IMMIGRATI: ECCO IL DECRETO ATTUATIVO (PUBBLICATO) E LA CIRCOLARE MINISTERIALE ESPLICATIVA

DECRETO 29 agosto 2012 Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo  n.  109/2012,  in
materia di emersione dal lavoro irregolare. (12A09682)




IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare";
Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio
2012,  n.  109,  concernente  la  possibilita'   di   dichiarare   la
sussistenza dei rapporti di lavoro  irregolari,  che  demanda  ad  un
decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione  internazionale
e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle
modalita' di  presentazione  della  dichiarazione  di  emersione  del
rapporto  di  lavoro;  la   fissazione   delle   modalita'   per   la
regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e fiscale;  la  fissazione  dei  limiti  di
reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del  rapporto
di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   "Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento
di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
ed in particolare l'articolo 30 bis;

Decreta:

Art. 1


Presentazione della dichiarazione di emersione

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto
legislativo 16 luglio  2012  n.  109,  nonche'  i  datori  di  lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di  entrata  in  vigore
del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze
da  almeno  tre  mesi  e  continuano  ad  occupare   alla   data   di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori  stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del  31  dicembre  2011  o  precedentemente,  possono  dichiarare  la
sussistenza  del  rapporto  di  lavoro  allo  sportello   unico   per
l'immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono  presentate
esclusivamente con modalita' informatiche  dal  15  settembre  al  15
ottobre 2012.
3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione  ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica  della
dichiarazione  di   emersione,   previa   registrazione   dell'utente
sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .
4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei
moduli  appositamente  predisposti   per   la   presentazione   della
dichiarazione di emersione sono indicate nel  "Manuale  dell'utilizzo
del  sistema"  pubblicato   a   cura   del   Ministero   dell'interno
all'indirizzo di cui al comma 3.




Art. 2


Pagamento del contributo forfetario

1. La dichiarazione di emersione e' presentata previo pagamento  di
un  contributo  forfetario  di  1.000,00  (mille)  euro  per  ciascun
lavoratore. Tale importo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul
reddito.
2. Il contributo forfetario e' versato  esclusivamente  tramite  il
modello di pagamento "F24 Versamenti  con  elementi  identificativi",
reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia  delle  entrate,  del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  del   Ministero   della   cooperazione   internazionale   e
dell'integrazione  e  dell'INPS.  Il  modello   di   pagamento   deve
contenere, oltre ai dati relativi  al  datore  di  lavoro,  anche  il
numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del
lavoratore.
3. Con risoluzione dell'Agenzia  delle  entrate  sono  istituiti  i
codici tributo per il versamento del  contributo  forfetario  e  sono
impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le  somme  riscosse  a  titolo  di  contributo  forfetario  sono
riversate all'INPS,  a  cura  della  Struttura  di  gestione  di  cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere
destinate alle relative finalita' ai sensi del comma 14 dell'articolo
5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In  caso  di  irricevibilita',  archiviazione  o  rigetto  della
dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della
stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di contributo forfetario.




Art. 3


Requisito reddituale del datore di lavoro

1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di
esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00  (trentamila)  euro
annui, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione  di  un  lavoratore  straniero
addetto al lavoro domestico di  sostegno  al  bisogno  familiare,  il
reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere  inferiore  a
20.000 euro annui in caso di nucleo familiare  composto  da  un  solo
soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore  a  27.000  euro
annui in caso di nucleo familiare  inteso  come  famiglia  anagrafica
composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i  parenti  entro
il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito  anche
se non conviventi.
3. In caso di dichiarazione di emersione  presentata  dal  medesimo
datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della  sussistenza  del
requisito reddituale di cui ai commi  1  e  2,  la  congruita'  della
capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero  delle
richieste presentate, e' valutata dalla  direzione  territoriale  del
lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto
1999 n.394.
4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o  handicap  che  ne
limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di
emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.




Art. 4


Contenuti della domanda di emersione

1. La dichiarazione di cui  all'articolo  1  contiene,  a  pena  di
inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro,  compresi  i  dati
relativi al  titolo  di  soggiorno  nel  caso  di  datore  di  lavoro
straniero;
b) l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita'  del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la  dichiarazione
e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro  documento
equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione del possesso del requisito  reddituale  di  cui
all'articolo 3;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il  periodo
previsto dall'articolo 1;
f)  la  dichiarazione  che  la  retribuzione  convenuta  non   e'
inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente   contratto   collettivo
nazionale di lavoro di riferimento;
g) la proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286;
h) l'indicazione della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del
contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;
i)  l'obbligo  di   regolarizzare   la   posizione   retributiva,
contributiva e fiscale secondo quanto previsto  dall'art.  5  per  un
periodo commisurato alla durata del rapporto di  lavoro,  o  comunque
non inferiore a  sei  mesi,  per  rapporti  di  durata  inferiori  al
semestre;
l) l'indicazione del codice a barre  telematico  della  marca  da
bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.
2. Per tipologia e modalita' di impiego di cui alla lettera c)  del
comma 1 si intende  il  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per
il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare  per
il quale sono ammessi i rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  e
indeterminato con orario di lavoro a  tempo  parziale  non  inferiore
alle 20 ore settimanali, con la  retribuzione  prevista  dal  CCNL  e
comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.




Art. 5


Regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e fiscale

1. Il datore di lavoro deve dimostrare  la  regolarizzazione  delle
somme dovute al lavoratore  a  titolo  retributivo,  per  un  periodo
commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non
inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta  congiuntamente  al
lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in  base  al
CCNL riferibile alle attivita' svolte. Tali  somme  arretrate  devono
corrispondere   alle   retribuzioni   minime   giornaliere    fissate
annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989
di conversione del D.L. n. 338/1989).
2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore  di
lavoro deve, altresi', dimostrare di aver  provveduto  ad  adempiere,
nel rispetto delle disposizioni vigenti,  a  tutti  gli  obblighi  in
materia contributiva maturati a decorrere dalla  data  di  assunzione
del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di  cui  all'articolo
1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e,  comunque,
per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per  la  regolarizzazione  di  un  rapporto  di  lavoro
dipendente non domestico il datore di lavoro dovra':
a) per  un  rapporto  di  lavoro  non  agricolo  provvedere  alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto  di  emersione  e  presentare
copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del
lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo sportello unico per l'immigrazione provvedera' a richiedere in
via telematica il documento unico di regolarita' contributiva  (DURC)
al fine di accertare,  a  decorrere  dalla  data  di  assunzione  del
lavoratore,  la  correttezza  e   la   correntezza   dei   versamenti
contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonche', se  dovuti,
dei versamenti alla Cassa edile.
b)  per  un  rapporto  di   lavoro   agricolo   provvedere   alla
regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare  la
copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
Lo sportello unico provvedera' a richiedere,  in  via  telematica
all'Inps, la certificazione di regolarita' contributiva  dell'azienda
che attestera', a decorrere dalla data di assunzione del  lavoratore,
l'avvenuta  denuncia  del  lavoratore  stesso  e  la  correttezza   e
correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.
Con specifico riferimento,  invece,  alla  regolarizzazione  di  un
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovra' dimostrare di
aver  effettuato  il  pagamento  dei   contributi   dovuti   mediante
esibizione di  copia  del  bollettino  MAV,  pagabile,  al  riguardo,
esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
3. Il datore di lavoro  regolarizza,  ai  fini  fiscali,  le  somme
dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per  un  periodo
commisurato alla  durata  del  rapporto  di  lavoro  o  comunque  non
inferiore a sei mesi, mediante il versamento  entro  il  16  novembre
2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  e  delle
trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
Con  riferimento  alle  somme  corrisposte  a  partire   dal   mese
successivo a quello  di  presentazione  della  dichiarazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.  n.  109/2012,  il  versamento  delle
ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato  entro  il
termine previsto dall'articolo 8 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
In ogni caso, la regolarizzazione deve  essere  attestata  all'atto
della  stipula  del  contratto   di   soggiorno   mediante   apposita
autocertificazione.




Art. 6


Comunicazione obbligatoria di assunzione

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno  il  datore  di
lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione
e' messa a disposizione dei  servizi  competenti  e  delle  direzioni
territoriali del lavoro  secondo  gli  standard  tecnici  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre
2007.




Art. 7


Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
Roma, 29 agosto 2012

Il Ministro dell'interno
Cancellieri


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero


Il Ministro della cooperazione internazionale
e l'integrazione
Riccardi


Il Ministro dell'economia e della finanze
Grilli


Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248


LA CIRCOLARE ESPLICATIVA
clicca sul link
http://www.stranieriinitalia.it/images/circointerno7set2012.pdf

giovedì 16 agosto 2012

OBAMA REGOLARIZZA IN USA I GIOVANI LATINOAMERICANI A "COSTO ZERO" PER LO STATO FEDERALE. IN ITALIA? SANATORIA "A COSTO LORO" (CIOE' DEI LAVORATORI DELLA P.A. CHE VERRANNO UTILIZZATI)



L'aveva propugnato. Gli avevano messo i bastoni fra le ruote ma, alla fine, ci sta riuscendo.
http://www.diariodelweb.it/Articolo/Mondo/?d=20120814&id=259072
Qualcosa dovremmo imparare dagli USA. Ad esempio che è assurdo affidare alla Polizia il rilascio dei permessi di soggiorno e alle Direzioni Territoriali del Lavoro l'esame delle condizioni economiche del richiedente, costringendo tanti agenti e funzionari a un lavoro alla scrivania e trascurando compiti, sulla strada, di mantenimento dell'ordine pubblico e di ispezioni sul lavoro.Un'Agenzia Civile, ecco una idea semplice semplice da considerare con attenzione. E poi, soffermandosi sulla chiara destinazione dei soldi che ogni interessato verserà allo Stato Federale per la copertura dei costi amministrativi, in modo che questa operazione non costi un dollaro all'Erario, il pensiero corre, passando all'Italia, sulle motivazioni che hanno portato alla recente sanatoria stranieri e alla destinazione di quei soldi. E' indicativo il fatto che finora non sia stato definito dal Governo italiano se i lavoratori della Polizia, a fronte dell'ulteriore carico di lavoro che gli cadrà addosso, vedranno riconosciuti economicamente questi sforzi. Rischiamo quindi di inventare in Italia un "costo zero" di seconda generazione , che potremmo denominare "costo loro" (cioè dei lavoratori). Viene il fondato dubbio che questa che in Italia si sta per preparare sia una gigantesca operazione di cassa a danno di quei poveri cristi che per colpa non loro sono inafferrabili al Fisco, a vantaggio delle necessità impellenti di una Maggioranza che ancora non ha capito che la via per uscire dalla crisi non è quella di nuove tasse (perchè si rischia di uccidere l'economia, la ripresa, la crescita, creando nuova disoccupazione) ma della riduzione della Spesa "intoccabile" (e qui ci siamo capiti). E nessuno, a livello sindacale, pone la domanda: quanti soldi, di quelli che percepirà lo Stato, saranno previsti per i lavoratori che verranno utilizzati nella sanatoria?