La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito a un
contenzioso che per anni ha visto contrapposti l’Inps da un lato e
la Cooperativa Sociale Noncello di Pordenone dall’altro, ha
riconosciuto la possibilità per una regione (nel caso in questione,
il Friuli) di integrare (purchè non andando “contro”
l'art.4),l’elenco delle categorie di “soggetti svantaggiati”
contenuto nella legge sulle cooperazione sociale, la 381/91.
Alla fine degli anni '90 l'INPS contestò alla cooperativa (alla fine
risultata vincitrice)
di non aver
assolto all’obbligo, a cui tutte le cooperative sociali di
inserimento lavorativo sono soggette, di avere tra i propri
lavoratori almeno il 30% di “soggetti svantaggiati” così
come definiti dall’art. 4 legge 381/91 (invalidi, ex degenti
di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà
familiare e condannati ammessi a misure alternative alla
detenzione) e quindi di aver fruito illegittimamente delle
riduzioni contributive previste per questo tipo di imprese.La
cooperativa nel conteggio dei propri lavoratori svantaggiati
aveva incluso anche alcune categorie non esplicitamente
contenute nella 381 ma tuttavia previste dalla legislazione
regionale in materia di cooperazione sociale.
Questa vicenda dovrebbe farci riflettere per alcuni aspetti che
hanno interessato, da più di ventanni , questa tipologia di
cooperative.
Innanzitutto il ruolo, in questo campo, repressivo da parte
dell'INPS, “responsabile” della “chiusura” di esperienze
magari poco sosfisticate dal punto amministrativo ma senz'altro di
valore dal punto di vista umano e solidaristico.
INPS che si è mosso senza che gli altri soggetti istituzionali
(il Ministero del Lavoro fino al 2001, il Ministero dello Sviluppo
Economico da allora ad oggi) abbiano saputo con incisività imporre
quanto meno un ragionevole coordinamento dei vari aspetti
dell'attività di vigilanza. Speriamo che questa sia una buona
occasione per iniziare a lavorare in tale senso, in modo che d'ora in
poi non esistano circolari discordanti su un medesimo aspetto
regolato da una norma di legge.
Continueremo poi a insistere sull'inaccettabilità che una causa
possa durare 13 anni, sia per un privato cittadino che per un
soggetto imprenditoriale. Per motivi ideali innanzitutto ma se
qualcuno preferisce che si faccia per forza riferimento alla
“crescita”, poco male, facciamolo contento. Basta che si arrivi a
un risultato.
E' poi una beffa per questa cooperativa (ma per tutti i soggetti
che hanno visuuto analoghe disavventure) la non restituzione di tutti
i soldi ingiustamente spesi in questi dieci anni (si parla di
centomila euro) per difendersi nelle sedi giudiziarie.
Ora occorre operare su vari versanti. Innanzitutto adeguare ai
tempi la nozione di soggetto svantaggiato che sempre più deve
avvicinarsi all'accezione del termine nel linguaggio comune (che è
stata sempre più ampia e comprensiva di quella definita dall'art. 4
legge 381/91).
Poi si ripropone un altro annoso problema: vi è sul tema una
competenza statale e regionale e, purtroppo, ciò non si è tradotto
in semplificazione ma in caos. In ogni regione sono rilevabili
differenze e incongruenze con la legislazione statale. E, purtroppo,
essendo le Regioni un crocevia di finanziamenti, è risaputo che
l'assidua presenza delle centrali cooperative ai momenti di
consultazione a livello regionale sulla cooperazione di produzione
lavoro e sociale non solo è determinata da disinteressato slancio
mutualistico ma anche dalla necessità di tutelare economicamente i
più importanti tra i loro associati. Con tutti i rischi
(inquinamento di scopi,conflitti di interesse o peggio) che ciò può
comportare. Urge quindi che la questione sia risolta nell'ambito di
un nuovo assetto istituzionale.
Riguardo a ciò le incongruenze da evitare sembrano due: una
inflazione di tipologie di svantaggio (risolvibile con una
graduazione e una differenziazione delle agevolazioni all'interno
della legge nazionale) e lo squilibrio tra regione e regione, non
sempre giustificabile dalle differenze sociali , economiche e
territoriali tra una regione e l'altra. In altre parole, se
l'intervento non sarà accorto e calibrato, rischiamo di aprire una
altra falla nella finanza pubblica dopo quella che sembra si stia
chiudendo, grazie alla GdF e all'INPS, relativamente ai “falsi
invalidi”.
A naso, sembrerebbe quindi riproporsi la necessità di un forte
coordinamento statale della materia.A breve nessuno può impedire
alle regioni di ampliare l'elenco delle tipologie ma è anche vero
che il Governo potrebbe sollecitamente (sulla base dell'esperienza
proprio delle varie regioni) utilizzare lo strumento del decreto
interministeriale previsto nello stesso art. 4 per ampliare con nuove
categorie la platea degli svantaggiati, nel caso in cui non fossero
state previste, originariamente, dalla legge.
Occorre però tener presente che la materia dell'inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate non può essere tutta scaricata
sulle cooperative sociali e che sembra arrivato il momento di
ridefinire la materia e gli interventi in senso più ampio.Nello
specifico, esistono soggetti talmente problematici da non poter
essere inseriti neppure dalle cooperative sociali nell'attuale
assetto di incentivi previsti che quindi vanno riveduti attraverso
una necessaria consultazione degli operatori del settore.