Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro

Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro
(confederazione sindacale dei lavoratori) codice fiscale: 97624870156; atto costitutivo (e statuto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DP I MILANO-UT di Milano 1, in data 04/06/2012, serie 3, n.7107- sede naz.le: c/o A.N.V.G. Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Federazione di Milano, Via Privata Duccio di Boninsegna 21, 20145 Milano tel.3886296743, fax +39/1782736932, Whatsapp 3455242051, e-mail agl.alleanzageneraledellavoro@gmail.com ; e-mail certificata: alleanzageneraledellavoro@pec.it
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lunedì 4 gennaio 2016

LA FAIDA INTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE FISCALE


AGL: si muove (benissimo) la Giustizia, Renzi abbassa le tasse e cosa succede all'interno dell'Amministrazione Finanziaria? Va avanti una pluriennale faida tra vertici (sostenuti dai sindacati compartecipi) che nominano dirigenti dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale e alcuni altri sindacati sostenuti da chi non è riuscito a diventare dirigente in questi anni che, per via solo giudiziaria (non avendo i numeri tra il personale per imporre sindacalmente un cambiamento), sabotano ogni iniziativa dei vertici volta a uscire da questo impasse.
Bello spettacolo! Soprattutto grande dimostrazione di attaccamento del personale del Fisco ai superiori interessi della Nazione!
L'ultima volta avevamo "consigliato" a Renzi, per una volta, di mettersi d'accordo con Salvini e Berlusconi per introdurre anche in Italia la Flat-Tax. Confermiamo questa nostra indicazione. Ma come cittadini e contribuenti vorremmo anche che si pensasse a mandare a casa una volta per tutte gente che da anni pensa prima ai cazzi suoi (cioè a restare dirigente o a vendicarsi per non esserlo divenuto) e poi (ma male, visti i risultati a tutti i livelli) a far bene il proprio lavoro!

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fonte: www.tiscali.it

Cassazione assolve azienda siciliana che evade l'Iva a causa della crisi

La sentenza di condanna era stata pronunciata dalla Corte di appello di Catania 

Redazione Tiscali
La Cassazione ha annullato con rinvio una condanna della Corte di appello di Catania per ommesso versamento dell’Iva del rappresentante legale di una cooperativa siciliana. Le motivazioni della Cassazione - “Serve una prova rigorosa del fatto che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento decisivo del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto” ha scritto la Cassazione motivando la decisione.

Fallimento dell'unico cliente prima della scadenza del pagamento -

Ed in effetti gli eventi danno ragione alla cooperativa che ha visto fallire il suo unico cliente proprio nell’imminenza della data di scadenza del pagamento delle imposte. Per la Cassazione “la Corte di appello di Catania ha mancato del tutto di valutare la specifica situazione che ha causato il dissesto dell’impresa”.

Caso classificabile come "evasione di sopravvivenza" - Ora la causa tornerà al tribunale di Catania per una nuova valutazione complessiva. La cronaca economica di questi ultimi anni ha portato alla ribalta diversi di “evasione di sopravvivenza”. Nel caso in questione la cooperativa ha preferito utilizzare le scarse risorse finanziarie a disposizione per pagare gli stipendi di Natale dei dipendenti.

Una buona notizia in un Paese "malato" di tasse - In un Paese come l’Italia flagellato da un lato da una diffusa evasione e dall’altro da una oppressione fiscale dello Stato nei confronti di chi le tasse le paga, ogni tanto arriva anche qualche notizia che lascia sperare in un futuro diverso.

 

 

mercoledì 26 dicembre 2012

lunedì 17 dicembre 2012

ANCHE L'AVVISO BONARIO SI PUO' IMPUGNARE

Sentenza della Corte di Cassazione n.18.642 del 30/10/2012:“in tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi (… )ove non contestati (…) esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione(...)”
Quindi: il sollecito di pagamento e/o l’avviso bonario possono essere impugnati dal contribuente anche se ciò non è previsto espressamente dalla legge.
Il contribuente ha ora la possibilità di adire l’autorità giudiziaria anche per l’annullamento del semplice avviso bonario e soprattutto della pretesa tributaria sottostante.
La Corte di Cassazione chiarisce che se  da una parte è vero che il contribuente ha tutto l’interesse a contestare la pretesa tributaria, anche se proveniente da un semplice sollecito, dall’altra non può però contestare i vizi formali dello stesso in quanto la finalità dell’avviso bonario o del sollecito di pagamento è puramente informativa.

mercoledì 21 novembre 2012

RIFORMA CONDOMINIO? MONCA PURE LEI

La "riforma" del condominio (un semplice recepimento di alcuni principi adottati dalla Cassazione)non ci soddisfa in quanto, accanto a delle giuste novità, permangono delle vistose dimenticanze.Non è stata affrontata la questione della personalità giuridica del condominio, non è stata risolta (ci dispiace per il Rag. Fantozzi) quella delle proverbiali liti, ancora inadeguata risulta la disciplina della ripartizione delle spese.La materia dell'approvazione delle tabelle millesimali presenta ancora incertezze. Auguri quindi agli amministratori e agli inquilini che continueranno nella loro vita spericolata.

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO E DOCUMENTI RISERVATI

Cassazione, Sentenza n. 20163 del 16 novembre 2012.
Il lavoratore licenziato (nello specifico si trattava di un bancario) , per difendersi, può utilizzare corrispondenza e documenti aziendali riservati, nel caso in cui il datore di lavoro non si sia comportato correttamente, in quanto finalizzata all'esercizio di diritti.Se il datore di lavoro ha adottato un atteggiamento vessatorio non può invocarne l'abusivo impossessamento nè la violazione dell'obbligo di fedeltà.

domenica 18 novembre 2012

CASSAZIONE: Presenza di amianto e giustificato rifiuto di lavorare

                    (nella foto www.funpop.com: PHIL RUDD, batterista della band heavy-metal AC/DC)



Dal sito della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena
http://www.dplmodena.it/  :


"""Con sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che che è legittimo il comportamento dei dipendenti che, in presenza di amianto nell’azienda, timbrano il cartellino ma si rifiutano di lavorare.

La Suprema Corte ha ritenuto che "il comportamento dei lavoratori che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio […] esprimesse una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo, la timbratura dell’orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall’officina"."""

lunedì 5 novembre 2012

Cassazione, Vessato sul lavoro? "Risarcibile anche senza mobbing"

Dal sito dell'AGI
www.agi.it

http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201211051559-ipp-rt10184-cassazione_vessato_sul_lavoro_risarcibile_anche_senza_mobbing

"""""""""(AGI) - Roma, 5 nov. - Un lavoratore ha diritto a un risarcimento danni per aver subito comportamenti "vessatori e mortificanti", anche se non viene raggiunta la prova che si tratti di vero e proprio mobbing. A sancirlo e' la Cassazione, esaminando il caso di una donna, dipendente di una farmacia, la quale aveva addirittura tentato il suicidio per la depressione conseguente alle "azioni vessatorie" ai suoi danni da parte del datore di lavoro e di colleghi, che l'avevano portata infine al pensionamento anticipato. "Nelle ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrita' psico-fisica in conseguenza di una pluralita' di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria - si legge nella sentenza n.18927 della sezione lavoro della Suprema Corte - il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intentopersecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi dalla configurabilita' del mobbing, e' tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, esaminati singolarmente ma sempre in relazione agli altri, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili alla responsabilita' del datore di lavoro che possa essere chiamato a risponderne, ovviamente nei soli limiti dei danni a lui imputabili". Sulla base di questo principio di diritto, la Corte d'appello di Napoli, che aveva in un primo tempo dato torto alla donna, dovra' riesaminare il caso. La dipendente si era rivolta ai giudici denunciando "continui rimproveri", rapporti "difficili" con una collega e una "precisa strategia persecutoria posta in essere dai titolari della farmacia per indurla alle dimissioni".
Secondo gli 'ermellini', il suo ricorso e' fondato: "Se anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto, complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignita' - si spiega nella sentenza depositata oggi - cio' non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorche' finalisticamente non accomunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati".""""""""".

venerdì 26 ottobre 2012

RESPONSABILITA' DEL DATORE LAVORO PER LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE: SENTENZA CASSAZIONE

(nella immagine: una macchina sega ossi)

Con la Sentenza n. 41191 del 22/10/2012, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro nel fornire un’adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, al lavoratore che utilizza un macchinario pericoloso.

Alcuni passaggi della sentenza:


"""""""""Cassazione Penale, 22 ottobre 2012, n. 41191 - Macchina sega ossi e mancanza di formazione specifica e di DPI
(...)
le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo. (...)
valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull'imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica
(...)
non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore (...)
che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (...)""""""""".

MANSIONI PROMISCUE:SENTENZA CASSAZIONE

Premessa:
cosa si intende per "mansioni promiscue"?

Sono tali le mansioni riferibili a diverse qualifiche.
In tal caso la qualifica è determinata tenendo conto delle mansioni primarie e caratterizzanti, ossia quelle prevalenti sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo (ad es. una mansione può essere svolta con scarsa frequenza, ma con l'impiego di un alto grado di specializzazione) (Cass. 8.7.1992, n. 8330).
Tale criterio non è tuttavia applicabile nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia previsto l'esistenza di livelli d'inquadramento intermedi, in cui inquadrare i lavoratori che svolgano mansioni promiscue o criteri più favorevoli al lavoratore (v. Cass. 3.11.2003, n. 16461). In particolare la contrattazione collettiva ben può esigere, ai fini della collocazione nella qualifica superiore, la prevalenza nel tempo della mansione superiore, precludendone il riconoscimento ove questa sia temporanea ed occasionale (Cass. 10.3.2004, n. 4946).

Ebbene:

Con la Sentenza n. 18149 del 23 ottobre 2012, la Corte di Cassazione ha chiarito che il dipendente che svolge mansioni promiscue ciascuna appartenente ad un livello di inquadramento diverso debba acquisire il livello maggiore anche se la prestazione per tale mansione superiore avviene per un solo giorno alla settimana. Specie se  (come capita) nel CCNL sia statuito che in caso di mansioni svolte promiscuamente e appartenenti a diversi livelli, il lavoratore deve essere comunque inquadrato al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza della relativa mansione, salvo il caso di mutamento temporaneo delle mansioni.

mercoledì 26 settembre 2012

SI CONCLUDE CON LA VITTORIA DELLA COOPERATIVA "SOCIALE NONCELLO" DI PORDENONE IL MATCH DI 13 ANNI CON L'INPS


La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito a un contenzioso che per anni ha visto contrapposti l’Inps da un lato e la Cooperativa Sociale Noncello di Pordenone dall’altro, ha riconosciuto la possibilità per una regione (nel caso in questione, il Friuli) di integrare (purchè non andando “contro” l'art.4),l’elenco delle categorie di “soggetti svantaggiati” contenuto nella legge sulle cooperazione sociale, la 381/91.

Alla fine degli anni '90 l'INPS contestò alla cooperativa (alla fine risultata vincitrice)

di non aver assolto all’obbligo, a cui tutte le cooperative sociali di inserimento lavorativo sono soggette, di avere tra i propri lavoratori almeno il 30% di “soggetti svantaggiati” così come definiti dall’art. 4 legge 381/91 (invalidi, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiare e condannati ammessi a misure alternative alla detenzione) e quindi di aver fruito illegittimamente delle riduzioni contributive previste per questo tipo di imprese.La cooperativa nel conteggio dei propri lavoratori svantaggiati aveva incluso anche alcune categorie non esplicitamente contenute nella 381 ma tuttavia previste dalla legislazione regionale in materia di cooperazione sociale.

Questa vicenda dovrebbe farci riflettere per alcuni aspetti che hanno interessato, da più di ventanni , questa tipologia di cooperative.

Innanzitutto il ruolo, in questo campo, repressivo da parte dell'INPS, “responsabile” della “chiusura” di esperienze magari poco sosfisticate dal punto amministrativo ma senz'altro di valore dal punto di vista umano e solidaristico.

INPS che si è mosso senza che gli altri soggetti istituzionali (il Ministero del Lavoro fino al 2001, il Ministero dello Sviluppo Economico da allora ad oggi) abbiano saputo con incisività imporre quanto meno un ragionevole coordinamento dei vari aspetti dell'attività di vigilanza. Speriamo che questa sia una buona occasione per iniziare a lavorare in tale senso, in modo che d'ora in poi non esistano circolari discordanti su un medesimo aspetto regolato da una norma di legge.

Continueremo poi a insistere sull'inaccettabilità che una causa possa durare 13 anni, sia per un privato cittadino che per un soggetto imprenditoriale. Per motivi ideali innanzitutto ma se qualcuno preferisce che si faccia per forza riferimento alla “crescita”, poco male, facciamolo contento. Basta che si arrivi a un risultato.

E' poi una beffa per questa cooperativa (ma per tutti i soggetti che hanno visuuto analoghe disavventure) la non restituzione di tutti i soldi ingiustamente spesi in questi dieci anni (si parla di centomila euro) per difendersi nelle sedi giudiziarie.

Ora occorre operare su vari versanti. Innanzitutto adeguare ai tempi la nozione di soggetto svantaggiato che sempre più deve avvicinarsi all'accezione del termine nel linguaggio comune (che è stata sempre più ampia e comprensiva di quella definita dall'art. 4 legge 381/91).

Poi si ripropone un altro annoso problema: vi è sul tema una competenza statale e regionale e, purtroppo, ciò non si è tradotto in semplificazione ma in caos. In ogni regione sono rilevabili differenze e incongruenze con la legislazione statale. E, purtroppo, essendo le Regioni un crocevia di finanziamenti, è risaputo che l'assidua presenza delle centrali cooperative ai momenti di consultazione a livello regionale sulla cooperazione di produzione lavoro e sociale non solo è determinata da disinteressato slancio mutualistico ma anche dalla necessità di tutelare economicamente i più importanti tra i loro associati. Con tutti i rischi (inquinamento di scopi,conflitti di interesse o peggio) che ciò può comportare. Urge quindi che la questione sia risolta nell'ambito di un nuovo assetto istituzionale.

Riguardo a ciò le incongruenze da evitare sembrano due: una inflazione di tipologie di svantaggio (risolvibile con una graduazione e una differenziazione delle agevolazioni all'interno della legge nazionale) e lo squilibrio tra regione e regione, non sempre giustificabile dalle differenze sociali , economiche e territoriali tra una regione e l'altra. In altre parole, se l'intervento non sarà accorto e calibrato, rischiamo di aprire una altra falla nella finanza pubblica dopo quella che sembra si stia chiudendo, grazie alla GdF e all'INPS, relativamente ai “falsi invalidi”.

A naso, sembrerebbe quindi riproporsi la necessità di un forte coordinamento statale della materia.A breve nessuno può impedire alle regioni di ampliare l'elenco delle tipologie ma è anche vero che il Governo potrebbe sollecitamente (sulla base dell'esperienza proprio delle varie regioni) utilizzare lo strumento del decreto interministeriale previsto nello stesso art. 4 per ampliare con nuove categorie la platea degli svantaggiati, nel caso in cui non fossero state previste, originariamente, dalla legge.

Occorre però tener presente che la materia dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate non può essere tutta scaricata sulle cooperative sociali e che sembra arrivato il momento di ridefinire la materia e gli interventi in senso più ampio.Nello specifico, esistono soggetti talmente problematici da non poter essere inseriti neppure dalle cooperative sociali nell'attuale assetto di incentivi previsti che quindi vanno riveduti attraverso una necessaria consultazione degli operatori del settore.

lunedì 24 settembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: IL LICENZIAMENTO PER GRAVE INADEMPIMENTO E' ILLEGITTIMO SE LA CONTESTAZIONE E' TARDIVA

E’ stata pubblicata la Sentenza n.15653 del 18.09.2012 con la quale la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità di un licenziamento, derivante da grave inadempimento, a causa della tardiva contestazione da parte del datore di lavoro.

mercoledì 12 settembre 2012

ORDINANZA DELLA CASSAZIONE-EXTRACOMUNITARI-NON AUTOMATICA L'ESPULSIONE SE DOMANDA RINNOVO OLTRE I 60 GIORNI



Dal sito della DTL di Modena (che ringraziamo) www.dplmodena.it

""""""""""Con ordinanza n. 15129 del 10 settembre 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non fa scattare l'espulsione automatica del cittadino extracomunitario.

Secondo la Suprema Corte, "la spontanea presentazione ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua decadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale". Era dunque "obbligo dell’amministrazione esaminarla" e se del caso respingerla ma non "semplicemente ignorarla".



La Sentenza n. 15129/2012 """"""""""

SENTENZA CASSAZIONE: QUANDO LAVORO AUTONOMO E QUANDO LAVORO SUBORDINATO?

Con la sentenza n. 14965 del 6 settembre 2012, la Corte di Cassazione è intervenuta sul caso di un lavoratore che, prestando servizio sistematicamente per 4 ore al giorno e sotto direttive presso un azienda, era considerato come collaboratore anche in virtù del fatto che svolgeva un’altra attività lavorativa presso un altro datore di lavoro.
La Corte, oltre a chiarire la possibilità della sussistenza di due diversi rapporti di lavoro dipendente in capo allo stesso soggetto, precisa che il lavoratore in questione deve essere considerato un dipendente a tutti gli effetti per via della costanza nell’apporto lavorativo e della presenza dell’elemento della subordinazione; tuttavia l’onere della prova della presenza di questo ultimo elemento spetta all’Inps.

Per il testo della sentenza, vai sul sito del CNAI, Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
(che ringraziamo). Clicca sul link:
http://www.cnai.it/allegati/novita/212_Sentenza_Cassazione_n.14965_06.09.2012_.pdf

mercoledì 5 settembre 2012

SENTENZA CASSAZIONE: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE VI E' IL RIFIUTO AL CAMBIO DI ORARIO NEL PART-TIME

Sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012 :la Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento imposto ad un dipendente che non aveva dato la sua disponibilità a cambiare turno.
Secondo la Corte, l’illegittimità del licenziamento per via del rifiuto da parte del lavoratore di cambiare orario deriva dal fatto che la scarsa flessibilità nell’accettare i nuovi orari non consiste in una causa di risoluzione contrattuale.