Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro

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venerdì 26 ottobre 2012

RESPONSABILITA' DEL DATORE LAVORO PER LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE: SENTENZA CASSAZIONE

(nella immagine: una macchina sega ossi)

Con la Sentenza n. 41191 del 22/10/2012, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro nel fornire un’adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, al lavoratore che utilizza un macchinario pericoloso.

Alcuni passaggi della sentenza:


"""""""""Cassazione Penale, 22 ottobre 2012, n. 41191 - Macchina sega ossi e mancanza di formazione specifica e di DPI
(...)
le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo. (...)
valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull'imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica
(...)
non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore (...)
che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (...)""""""""".