Premessa:
cosa si intende per "mansioni promiscue"?
Sono tali le mansioni riferibili a diverse qualifiche.
In tal caso la
qualifica è determinata tenendo conto delle mansioni primarie e caratterizzanti,
ossia quelle prevalenti sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo (ad
es. una mansione può essere svolta con scarsa frequenza, ma con l'impiego di un
alto grado di specializzazione) (Cass. 8.7.1992, n. 8330).
Tale criterio non
è tuttavia applicabile nel caso in cui la contrattazione collettiva abbia
previsto l'esistenza di livelli d'inquadramento intermedi, in cui inquadrare i
lavoratori che svolgano mansioni promiscue o criteri più favorevoli al
lavoratore (v. Cass. 3.11.2003, n. 16461). In particolare la contrattazione
collettiva ben può esigere, ai fini della collocazione nella qualifica
superiore, la prevalenza nel tempo della mansione superiore, precludendone il
riconoscimento ove questa sia temporanea ed occasionale (Cass. 10.3.2004, n.
4946).
Ebbene:
Con la Sentenza n. 18149 del 23 ottobre 2012, la Corte di Cassazione ha chiarito che il dipendente che svolge mansioni promiscue ciascuna appartenente ad un livello di inquadramento diverso debba acquisire il livello maggiore anche se la prestazione per tale mansione superiore avviene per un solo giorno alla settimana. Specie se (come capita) nel CCNL sia statuito che in caso di mansioni svolte promiscuamente e appartenenti a diversi livelli, il lavoratore deve essere comunque inquadrato al livello superiore indipendentemente dalla prevalenza della relativa mansione, salvo il caso di mutamento temporaneo delle mansioni.