Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro

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(confederazione sindacale dei lavoratori) codice fiscale: 97624870156; atto costitutivo (e statuto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DP I MILANO-UT di Milano 1, in data 04/06/2012, serie 3, n.7107- sede naz.le:Via Antonio Fogazzaro 1, sc.sin. 3° piano, 20135 Milano, tel.3349091761, fax +39/1782736932, Whatsapp 3455242051, e-mail agl.alleanzageneraledellavoro@gmail.com ; e-mail certificata: alleanzageneraledellavoro@pec.it

venerdì 12 ottobre 2012

CORTE COSTITUZIONALE AL LAVORO SUL LAVORO.


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La Corte Costituzionale boccia il prelievo del 2,50% per il Tfr sugli stipendi dei dipendenti pubblici
con sentenza n. 223/2012 deposita in data 11.10.2012, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la trattenuta del 2,50% della base retributiva operata dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori pubblici.
L’applicazione di tale ritenuta è un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, i quali non sono sottoposti a tale prelievo da parte del datore di lavoro; un trattamento lesivo quindi che viola gli artt. 3 e 36 della Costituzione.


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Il taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei dirigenti pubblici che superano i 90mila euro è incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che con la sentenza 223/2012 boccia alcune norme contenute nella manovra correttiva varata dal governo Berlusconi con il dl del 31 maggio 2010 n. 78, intitolato 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'. La sentenza riguarda 26.472 tra dipendenti e manager (tra cui 10 mila medici) per un ammontare di circa 23 milioni l'anno.

La Consulta blocca l'articolo 9 del decreto che dispone che a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 ''i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro''.

La Consulta boccia analogamente il comma 22 sempre dell'articolo 9, dove viene disposto che ai magistrati non siano erogati, ''senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012'' e che ''per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per il 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014''.

A giudizio della Corte le disposizioni governative si pongono ''in evidente contrasto'' con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Nella sentenza si legge inoltre che ''l'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parita' di prelievo a parita' di presupposto d'imposta economicamente rilevante''.