Cassazione, Sentenza n. 20163 del 16 novembre 2012.
Il lavoratore licenziato (nello specifico si trattava di un bancario) , per difendersi, può utilizzare corrispondenza e documenti aziendali riservati, nel caso in cui il datore di lavoro non si sia comportato correttamente, in quanto finalizzata all'esercizio di diritti.Se il datore di lavoro ha adottato un atteggiamento vessatorio non può invocarne l'abusivo impossessamento nè la violazione dell'obbligo di fedeltà.