L’art. 10 del del D.Lgs. 147/2012 prevede, per le attività di facchinaggio, che l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane sia subordinata alla dimostrazione della sussistenza dei soli requisiti di onorabilità. Pertanto, non saranno più oggetto di accertamento i requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- organizzativi.