Sentenza della Corte di Cassazione n.18.642 del 30/10/2012:“in tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi
bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto
essi (… )ove non contestati (…) esplicitano comunque le ragioni fattuali e
giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel
contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione(...)”
Quindi: il sollecito di pagamento e/o l’avviso bonario possono essere impugnati dal contribuente anche se ciò non è previsto espressamente dalla legge.
Il contribuente ha ora la possibilità di adire l’autorità giudiziaria anche per
l’annullamento del semplice avviso bonario e soprattutto della pretesa
tributaria sottostante.
La Corte di Cassazione chiarisce che se da una parte è vero che il contribuente ha tutto l’interesse a contestare la pretesa tributaria, anche se proveniente da un semplice sollecito, dall’altra non può però contestare i vizi formali dello stesso in quanto la finalità dell’avviso bonario o del sollecito di pagamento è puramente informativa.