Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro

Confederazione Sindacale A.G.L. Alleanza Generale del Lavoro
(confederazione sindacale dei lavoratori) codice fiscale: 97624870156; atto costitutivo (e statuto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DP I MILANO-UT di Milano 1, in data 04/06/2012, serie 3, n.7107- sede naz.le:Via Antonio Fogazzaro 1, sc.sin. 3° piano, 20135 Milano, tel.3349091761, fax +39/1782736932, Whatsapp 3455242051, e-mail agl.alleanzageneraledellavoro@gmail.com ; e-mail certificata: alleanzageneraledellavoro@pec.it

giovedì 26 novembre 2015

L'efficacia temporale della nuova disciplina delle mansioni

fonte: www.consulentidellavoro.it

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 30 settembre 2015, si è pronunciato per la prima volta sull'efficacia temporale del nuovo art. 2103 c.c., modificato dal dlgs n.81/2015, che permette al datore di lavoro di modificare le mansioni del dipendente che rientrano nello stesso livello di inquadramento del contratto collettivo. Per i giudici di Roma il demansionamento costituisce una sorta di “illecito permanente”, che si attua e rinnova ogni giorno in cui il dipendente è mantenuto a svolgere mansioni inferiori.

Pertanto “la valutazione della liceità" del demansionamento voluto dal datore "va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno”. Non conta, quindi, il momento in cui è iniziato il demansionamento, poiché se l’azienda ha adibito il lavoratore a mansioni inferiori sul piano “professionale” ma equivalenti su quello dell’inquadramento contrattuale collettivo, con l’entrata in vigore del nuovo decreto viene sanato l’illecito ed interrotto sia il demansionamento sia il computo dell’eventuale risarcimento del danno professionale arrecato al dipendente.