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Il
Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 30 settembre 2015, si è
pronunciato per la prima volta sull'efficacia temporale del nuovo art.
2103 c.c., modificato dal dlgs n.81/2015, che permette al datore di
lavoro di modificare le mansioni del dipendente che rientrano nello
stesso livello di inquadramento del contratto collettivo. Per i giudici
di Roma il demansionamento costituisce una sorta di “illecito
permanente”, che si attua e rinnova ogni giorno in cui il dipendente è
mantenuto a svolgere mansioni inferiori.
Pertanto “la valutazione della liceità" del demansionamento voluto dal
datore "va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina
legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno”. Non conta,
quindi, il momento in cui è iniziato il demansionamento, poiché se
l’azienda ha adibito il lavoratore a mansioni inferiori sul piano
“professionale” ma equivalenti su quello dell’inquadramento contrattuale
collettivo, con l’entrata in vigore del nuovo decreto viene sanato
l’illecito ed interrotto sia il demansionamento sia il computo
dell’eventuale risarcimento del danno professionale arrecato al
dipendente.