Pubblichiamo, dal sito www.pietroichino.it , un'interessante riflessione del Sen. Prof. Pietro Ichino sull'argomento:
IL CONTENUTO PRESSOCHÉ NULLO DEL QUESITO REFERENDARIO SULLA PROSECUZIONE DELL’ESTRAZIONE DI IDROCARBURI DAL FONDO MARINO VICINO ALLE NOSTRE COSTE
Nota tecnica, 8 aprile 2016 – In argomento v. anche l’editoriale telegrafico Una domanda ai No-Triv e il mio articolo pubblicato su il Foglio dell’8 aprile, L’ideologia del “no” a tutto e i luoghi comuni su Tempa Rossa.
Se il quorum venisse raggiunto e prevalessero i sì, tutte le concessioni per l’estrazione di idrocarburi dal fondo marino resterebbero attive, anche quelle entro le 12 miglia dalla costa. Non cambierebbe niente, anche perché – come è noto – l’abrogazione di una norma legislativa non fa certo rivivere la norma che era in vigore precedentemente; e ancor meno l’abrogazione parziale. Esaminiamo la cosa più da vicino.
Il quesito referendario riguarda l’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che è stato oggetto di numerose modificazioni nel tempo, che sono consistite nell’aggiunta di diversi commi, passati dai 7 originari a 17, e dalla loro ripetuta modifica. In particolare, dello stesso articolo 6 è stato modificato il comma 17 con il comma 239 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
Il comma 17 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 152/2006, come risulta modificato dal comma 239 della legge 28 dicembre 2015 n. 208
All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.
Il testo del quesito referendario
Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?
Il testo integrale del comma 17 dell’art. 6 del dlgs 152/2006 risultante dal referendum, se si raggiungesse il quorum e prevalessero i “sì”
Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi
Forse, dunque, hanno ragione coloro che protestano contro un referendum del tutto inutile. E invitano gli elettori ad astenersi dal voto.
PIETRO ICHINO